ART. 1: Costituzione.
E costituita lassociazione senza scopo di lucro denominataCircolo Fotografico La Compagnia dello Scatto, in seguito chiamato Circolo,con sede in Molinella (BO),
ART. 2: Oggetto e Scopo.
a) Il Circolo ha durata illimitata ed opera nel settoredella fotografia amatoriale, stabilendo progetti di collaborazione con enti,associazioni e privati.
b) Gli iscritti, appassionati di fotografia, esercitanopersonalmente la propria azione diretta e gratuita per incrementare ediffondere la fotografia in tutte le sue forme e per sviluppare e conseguire ilperfezionamento della tecnica.
c) Il Circolo è apartitico ed apolitico e svolgerà leproprie attività istituzionali, compresoquelle ad esse direttamente connesse, nel rispetto delle leggi nazionali,regionali e locali.
d) Tutte le prestazioni degli iscritti sono a titologratuito e volontario, salvo eventuali rimborsi spese nei limiti e nellaquantità fissate dalla legge e, in mancanza, dal consiglio direttivo.
e) Il Circolo può aderire ed essere iscritto alla F.I.A.F. (FederazioneItaliana Associazioni Fotografiche), recependone le norme statutarie cheregolano gli associati e la finalità sociale.
ART. 3: Diritti e doveri degli iscritti.
a) Gli iscritti hanno tutti parità di diritti e doveri traloro e verso il Circolo.
b) Ogni iscritto ha diritto di voto in assemblea; puòrivestire cariche associative; può usufruire dei servizi che il Circolo ha inessere; può conoscere i programmi con cui il Circolo intende attuare gli scopisociali e parteciparvi; può consultare, previa richiesta, atti e registri.
c) Ogni associato, partecipando alla vita associativasecondo le proprie possibilità, ha il dovere di rispettare le norme delpresente statuto; di essere in regola con il pagamento della quota associativae dei contributi decisi dal consiglio direttivo; di osservare un comportamentoconforme alle finalità del Circolo e di perseguirne gli scopi favorendone losviluppo e la crescita; di svolgere le attività preventivamente concordate efinalizzate allattuazione di un particolare programma.
d) Ciascun iscritto è libero di partecipare a mostre econcorsi fotografici senza autorizzazione del consiglio direttivo. Nessun iscritto può parteciparené organizzare iniziative a nome del Circolo se non deliberato dal consigliodirettivo.
e) Ciascun iscritto risponde personalmente del contenutodelle sue opere e del suo comportamento allinterno e allesterno del Circolo.
ART. 4: Ammissione, esclusione e recesso degli iscritti.
a) Lammissione del nuovo iscritto è disposta dal consigliodirettivo, a seguito di domanda presentata dallinteressato econtemporaneamente al pagamento della quota associativa allattodellammissione, nellimporto e con le modalità fissate annualmente dalconsiglio direttivo.
b) Nessuna condizione sociale vieta il diritto di adesioneal Circolo.
c) Avverso il diniego motivato di iscrizione al Circoloespresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Garanti,se nominato, o allAssemblea degli iscritti, che devono decidere sullargomentonella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
d) La qualità di iscritto si perde per decesso, esclusione erecesso.
e) Liscritto non in regola col pagamento di due annualitàassociative, salvo giustificato motivo, può essere escluso dal Circolo.
f) E' escluso dal Circolo liscritto che, per il suocomportamento, si renda indegno di farne parte o provochi danni a persone ocose del Circolo o nel caso si manifesti conflitto di interessi con gli scopiassociativi.
g) Lesclusione delliscritto è deliberata dal consigliodirettivo, che provvede a darne comunicazione allinteressato. E ammessoricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o allAssemblea degli iscritti,che devono decidere sullargomento nella prima riunione convocata. La decisioneè inappellabile.
h) Ogni iscritto può recedere dal Circolo in qualunquemomento e senza oneri, fermo restando lespletamento degli incarichi presi egli obblighi assunti nei confronti del Circolo. Nel caso, dopo il recesso, l'exiscritto rientri nel Circolo durante l'anno solare, non deve pagare una nuovaquota sociale.
i) In nessun caso verrà restituita la quota associativa odiversamente destinata.
l) I minorenni possono essere iscritti purchè seguiti da unadulto.
ART. 5: Organi dell'associazione.
Sono organi dellassociazione:
a) lassemblea degli iscritti;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente dellassociazione;
d) il collegio dei probiviri, se nominato;
e) il revisore dei conti, se nominato.
ART. 6: Assemblea degli iscritti.
a) Lassemblea dei soci fondatori è costituita dalleseguenti persone:
- Busi Giada
- Cocchi Valterino
- Frassinetti Franca
- Montanari Marina
- Zerbini Jessica
b) I soci fondatori hanno facoltà e diritto di essere membridel consiglio direttivo senza limiti di tempo.
c) Lassemblea è costituita dagli iscritti che, in regolacon il pagamento della quota associativa, risultano iscritti nellappositoregistro del Circolo.
d) Ogni iscritto ha diritto ad un voto e può rappresentareper delega scritta non più di 1 iscritto.
e) Lassemblea rappresenta il momento fondamentale diconfronto e partecipazione di ogni iscritto alla vita associativa e la relativaprogrammazione dell'attività ed ha i seguenti compiti:
1) delibera sui principi e sugli indirizzi generalidellassociazione;
2) discute e approva il programma e la relazione annuale delconsiglio direttivo;
3) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
4) approva eventuali regolamenti interni;
5) elegge il consiglio direttivo, il collegio dei probiviried il collegio dei revisori dei conti;
6) delibera o respinge le modifiche allo statuto;
7) delibera lo scioglimento dellassociazione.
ART. 7: Convocazioni e deliberazioni dell'assemblea.
a) Lassemblea ordinaria è convocata dal Presidentedellassociazione almeno una volta allanno, entro il 31 marzo, perlapprovazione del bilancio preventivo e consuntivo.
b) L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta ilPresidente dellassociazione lo ritenga necessario oppure su richiesta alPresidente di almeno 3 componenti del Consiglio Direttivo o di un terzo degliiscritti; in tali casi lassemblea deve essere tenuta entro 60 giorni dopo talerichiesta.
c) La comunicazione sarà inviata ad ogni iscritto a mezzolettera o e-mail o sms almeno 15 giorni prima della data fissata e devecontenere lordine del giorno, la data, lora ed il luogo dellassemblea conindicazione anche della seconda convocazione.
d) Lassemblea è validamente costituita in primaconvocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti, compreso i rappresentatiper delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscrittipresenti o rappresentati per delega.
e) Le deliberazioni dellassemblea sono prese a maggioranzadei votanti presenti e rappresentati.
f) Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale dascrivere nell'apposito registro delle assemblee.
g) Le decisioni dellAssemblea sono vincolanti per tutti gliiscritti.
ART. 8: Consiglio direttivo e sua durata.
a) Lassociazione è amministrata dal consiglio direttivocomposto da un numero dispari di membri, non superiore a 5, elettidallassemblea fra i propri associati, fermo restando l'art.6, lettera b.
b) Fatta eccezione per i poteri spettanti allassemblea, ilconsiglio direttivo è investito di ampi poteri per lordinaria e straordinariaamministrazione, nellambito delle direttive generali dellassemblea especificatamente:
1) fissa le norme per il corretto funzionamento del Circolo;
2) formula il programma e la relazione annuale da sottoporreallapprovazione dellassemblea;
3) predispone annualmente il bilancio preventivo ed ilbilancio consuntivo da sottoporre allapprovazione dellassemblea;
4) propone allassemblea eventuali regolamenti interni;
5) propone allassemblea eventuali modifiche allo statuto;
6) stabilisce, entro i primi 2 mesi dell'anno, modalità edentità della quota associativa ed eventuali contributi a carico degli iscritti.
c) Il consiglio direttivo, nella prima seduta, elegge amaggioranza semplice il presidente e il vice presidente ed eventualmente il segretarioe il tesoriere.
d) Tutte le cariche sociali sono svolte gratuitamente, hannodurata triennale e possono essere riconfermate dallassemblea degli iscritti.
e) Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel triennio,la cui convalida è chiesta alla prima riunione dell'assemblea, decadono alloscadere del triennio medesimo.
f) Sia ai consiglieri che ai singoli iscritti possono essereaffidate specifiche mansioni e competenze per lesercizio delle attività delCircolo.
g) Il Consiglio direttivo è convocato al bisogno dalPresidente o su proposta di uno qualsiasi dei consiglieri e si riunisce almeno1 volta a trimestre.
h) Ogni membro del consiglio direttivo non può assumeredecisioni autonomamente senza il preventivo avvallo del consiglio stesso.
ART. 9: Presidente, Vicepresidente, Segretario,Tesoriere.
a) Il presidente rappresenta legalmente il Circolo neiconfronti di terzi ed in giudizio, conduce l'amministrazione ordinaria, convocae presiede lassemblea degli iscritti ed il consiglio direttivo, curalesecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi diurgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte delconsiglio direttivo alla prima riunione utile, assicurando lo svolgimentounitario ed organico dellattività del Circolo.
b) Il vice presidente agisce in collaborazione con ilpresidente e lo sostituisce, su delega di questultimo, in caso di suatemporanea assenza o impedimento.
c) Nel caso il Consiglio direttivo elegga il segretario,esso solleva il vicepresidente dal provvedere a:
1) tenere e aggiornare il registro degli iscritti;
2) redigere ed aggiornare il libro dei verbali di assembleee riunioni del direttivo;
3) curare la tenuta degli atti e dei libri sociali;
4) tenere il protocollo della corrispondenza in arrivo ed inpartenza.
d) Nel caso il segretario sia scelto tra gli iscritti, puòpartecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.
e) Nel caso il consiglio direttivo elegga il tesoriere, essosolleva il vicepresidente dal provvedere a:
1) curare la parte contabile del Circolo, mediante bilanciodi cassa, che deve coincidere con l'anno solare;
2) provvedere alla registrazione delle entrate e alpagamento delle spese in conformità con le decisioni di Consiglio Direttivo edel Presidente;
3) conservare la documentazione contabile;
4) predisporre il bilancio preventivo da presentare alconsiglio direttivo entro il mese di dicembre;
5) predisporre il bilancio consuntivo da presentare alConsiglio Direttivo entro il successivo mese di febbraio.
f) Nel caso il tesoriere sia scelto tra gli iscritti, puòpartecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.
Art. 10: Collegio dei Probiviri.
a) Lassemblea può eleggere un Collegio dei Probiviricostituito da 3 componenti effettivi e da eventuali 2 supplenti, scelti tra gliiscritti.
b) Il Collegio ha il compito di esaminare le controversietra gli iscritti, tra questi e lorganizzazione o i suoi organi, tra i membridegli organi e tra gli organi stessi.
c) Il Collegio giudica equamente senza formalità diprocedure e la sua decisione è inappellabile.
Art. 11: Revisore dei conti.
a) LAssemblea può eleggere i Revisori dei Conti, costituitida un componente effettivo e da un supplente scelto anche tra i non associatie, quando la legge limpone, tra gli iscritti al Registro dei RevisoriContabili.
b) Il Revisore esercita i poteri e le funzioni previstidagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile e agisce di propria iniziativa osu richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di almeno unterzo degli associati che ne facciano motivata richiesta per iscritto.
c) Il Revisore può partecipare alle riunioni del ConsiglioDirettivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo.
d) Il Revisore riferisce annualmente allassemblea conrelazione scritta da allegare al bilancio consuntivo.
ART. 12: Patrimonio e Bilancio dell'Associazione.
a) Il Circolo trae le risorse per il funzionamento e per gliscopi sociali da:
1) quote associative e contributi dagli iscritti;
2) contributi da privati, donazioni e lasciti testamentari;
3) contributi dello Stato, di Enti, di Istituzioni pubblichee di Organismi internazionali;
4) rimborsi derivanti dallorganizzazione di manifestazionie dallo svolgimento di attività marginali di carattere commerciale ed ai finiistituzionali;
5) contributi di coloro che partecipano alle varie attivitàed iniziative promosse dallassociazione;
6) interessi attivi ed altre rendite patrimoniali aqualsiasi titolo ricevute dal Circolo.
7) proventi da convenzioni con privati o Enti pubblici inattuazione degli scopi sociali.
b) Il patrimonio dellassociazione è costituito da:
1) beni mobili ed immobili;
2) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
c) Il Circolo, tramite il Presidente, può accendere contibancari, postali o di altro genere per la gestione delle entrate e delleuscite.
d) E in ogni caso vietato distribuire, anche in modoindiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vitadellassociazione.
e) Ogni contributo è accettato salvaguardando l'autonomiadel Circolo.
ART. 13 Scioglimento dell'associazione.
a) Lo scioglimento, la cessazione ovvero lestinzione equindi la liquidazione dellassociazione può essere proposta dal ConsiglioDirettivo o dalla metà degli iscritti e approvata, con il voto favorevole dialmeno tre quarti degli iscritti, dallassemblea straordinaria dei sociconvocata con specifico ordine del giorno.
b) In caso di scioglimento, lassemblea delibera anche sulladestinazione del patrimonio e comunque a fini di pubblica utilità, sociali edumanitari o ad enti od associazioni aventi finalità analoghe.
c) In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili eriserve agli iscritti.
ART. 14: Modifiche allo Statuto.
a) Le proposte di modifica allo Statuto possono esserepresentate allassemblea dal consiglio direttivo o da un terzo degli iscritti.
b) Le relative deliberazioni sono approvate dallassembleacon la presenza di almeno tre quarti degli iscritti e il voto favorevole dellamaggioranza dei presenti.
ART. 15: Controversie.
a) Tutte le eventuali controversie relative al rapportoassociativo sono rimesse al Collegio dei Probiviri, con esclusione di ognialtra giurisdizione.
b) Il Circolo o gli iscritti possono proporre ricorso al Collegiodei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dellattoche determina la controversia.
c) Il Collegio dei Probiviri decide equamente, con dispensadi ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.
d) La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile edeve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata nonoltre 30 giorni dalla data in cui è stata adottata.
ART. 16: Responsabilità del Circolo nei confronti diterzi.
L'associazione non è responsabile per incidenti a cose opersone durante lo svolgimento della propria attività istituzionale.
ART. 17: Norme integrative.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presentestatuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alle leggi inmateria.
Il presente Statuto è firmato in originale in sei copie, dicui cinque copie consegnate ad ognuno dei cinque soci fondatori ed una copiamessa agli atti dell'associazione.
Molinella, 23 giugno 2014.
Letto, firmato e sottoscritto dai Soci Fondatori:
Busi Giada
Cocchi Valterino
Frassinetti Franca
Montanari Marina
Zerbini Jessica